Giunta Esecutiva
La giunta esecutiva
Cos'è
La Giunta esecutiva è l'organo di gestione della scuola, eletto all'interno del Consiglio d'Istituto.
COMPOSIZIONE GIUNTA ESECUTIVA TRIENNIO 2022/2025 - elezioni C.d.I del 27-28 novembre 2022
COMPONENTE GENITORI |
COMPONENTE DOCENTI |
COMPONENTE ATA |
1. ROMAGNOLI Francesca 2. TROMBINI Mirko |
1. FORZA Stefano |
1. RIZZATO Maria Cristina |
Cosa fa
Ha il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario.
Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei consiglieri.
Il genitore che partecipa alla giunta può
- portare istanze e proposte dei genitori
- chiedere approfondimenti e documenti su temi complessi
- comunicare gli argomenti in preparazione
La Giunta Esecutiva si riunisce in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi componenti.
I compiti attribuiti alla Giunta Esecutiva sono definiti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 16-4-1994, n. 297.
Come si compone
La Giunta Esecutiva è composta da:
- n.1 rappresentante del personale docente
- n.1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario
- n.2 rappresentanti dei genitori degli alunni
Di diritto ne fanno parte:
- il Dirigente scolastico, che la presiede
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
Le regole per la composizione della Giunta Esecutiva sono definite dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 16-4-1994, n. 297.
Principali compiti e funzioni
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.